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R.D. 30/03/1942 n. 318Art. 109 Per le società per azioni soggette al Rdl 25 ottobre 1941 n. 1148 e per la durata di tale decreto non si applicano le disposizioni del libro V del codice relative alle azioni al portatore (2355) Art. 110 La competenza dell’autorità governativa nell’esercizio dei poteri ad essa demandati dal libro V del codice è determinata dalle leggi speciali. Art. 111 Le norme per l’attuazione delle disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo II del titolo X del libro V del codice saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica. Fino all’entrata in vigore di tale decreto la disciplina dei consorzi obbligatori i controlli dell’autorità governativa sui consorzi volontari continuano ad esse- re regolati dalle leggi anteriori. SEZIONE VI Disposizioni relative al Libro VI Art. 112 (abrogato) Art. 113 Il reclamo menzionato nell’art. 2888 del codice si propone al tribunale, il qua- le provvede con decreto motivato in camera di consiglio, sentiti il conservatore e il pubblico ministero. Contro il provvedimento che non accoglie la domanda il richiedente può proporre reclamo alla corte d’appello. Il tribunale o la corte può ordinare che la domanda di cancellazione sia proposta nelle forme ordinarie in contraddittorio delle persone che ritiene abbiano interesse contrario alla cancellazione medesima. Art. 113 bis Il conservatore, nel caso in cui non riceva i titoli e le note ai sensi dell’art. Art. 113 ter Il reclamo previsto nell’art. 2674 bis del codice si propone con ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla esecuzione della formalità, davanti al tribunale nella cui circoscrizione è stabilita la conservatoria; entro lo stesso termine il ricorso deve essere notificato al conservatore, a pena di improcedibilità. Il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, immediatamente esecutivo, sentiti il pubblico ministero, il conservatore e le parti interessate. Contro il provvedimento del tribunale e consentito reclamo alla corte d’appello, con ricorso notificato, a pena di improcedibilità, anche al conservatore. A margine della formalità eseguita con riserva il conservatore annota la proposizione del reclamo, il decreto immediatamente esecutivo del tribunale e il decreto definitivo. Quando il reclamo non è proposto o e rigettato definitivamente, la formalità perde ogni effetto. CAPO II Disposizioni transitorie SEZIONE I - Disposizioni relative al Libro I Art. 114 La pronunzia di immissione nel possesso definitivo dei beni dell’assente, emessa a termine degli artt. 36 e 38 del codice del 1865, equivale a tutti gli effetti alla dichiarazione di morte presunta prevista nell’art. 58 del nuovo codice. Fino al 30 giugno 1942 non può essere dichiarata la morte presunta nell’ipotesi prevista nell’art. 58 del nuovo codice, se non quando concorrono le condizioni indicate negli artt. 36 e 38 del codice del 1865 per la pronunzia di immissione definitiva nei beni dell’assente. Art. 115 Il termine di tre mesi, previsto nel secondo comma dell’art. 14 della L. 27 maggio 1929 n. 847, è ridotto a un mese. Il capo primo della legge suddetta è abrogato. Art. 116 L’impugnazione prevista nell’art. 123, primo comma, del codice non può essere proposta dal coniuge impotente per i matrimoni anteriori al 1° luglio 1939. I matrimoni che sono stati celebrati anteriormente al 1° luglio 1939 davanti ad un ufficiale dello stato civile incompetente o senza la presenza dei testimoni non si possono più impugnare (Cod. Civ. 137) Art. 117 Se il matrimonio è stato annullato prima del 1° luglio 1939 ed è stata riconosciuta la mala fede di entrambi i coniugi, i figli nati o concepiti durante il matrimonio possono acquistare lo stato di figli naturali riconosciuti ai sensi dell’art. 128, ultimo comma, del codice con effetto dal giorno della domanda giudiziale proposta in contraddittorio dei genitori o dei loro eredi. Art. 118 Gli atti di costituzione di dote aventi per oggetto beni futuri, stipulati prima del 1° luglio 1939, conservano la loro efficacia anche rispetto ai beni che pervengono alla moglie dopo tale data (Cod. Civ. 179) Art. 120 L’azione di disconoscimento di paternità è soggetta ai termini e alle cause di decadenza previsti nel nuovo codice (Cod. Civ. 235, 244), anche quando si tratta di impugnare la legittimità di figli nati prima dell’entrata in vigore dello stesso codice, sempre che l’azione non sia già estinta a norma delle disposizioni del codice del 1865. Art. 121 Le azioni di reclamo di stato di figlio legittimo, spettanti agli eredi che non siano discendenti del figlio a norma dell’art. 178 del codice del 1865, possono essere continuate quando la domanda è stata proposta prima del 1° luglio 1939 (Cod. Civ. 249). Art. 122 Le disposizioni del codice relative al riconoscimento dei figli naturali (Cod. Civ. 250 e seguenti) si applicano anche ai figli nati o concepiti prima del 1° luglio 1939. Il riconoscimento di figli naturali, compiuto prima di tale data fuori dei casi in cui era ammesso secondo le leggi anteriori, non può essere annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano le condizioni per cui sarebbe ammissibile secondo le disposizioni del codice. Tale riconoscimento vale anche agli effetti delle successioni aperte prima del 1° luglio 1939, purché i diritti successori del figlio non siano stati esclusi con sentenza passata in giudicato o non sia intervenuta transazione tra le parti interessate o non siano trascorsi tre anni dall’apertura della successione senza che il figlio abbia fatto valere alcuna ragione ereditaria sui beni della successione. Art. 123 (Commi 1 e 2 dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale) L’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità può essere proposta dai figli nati prima del 1° luglio 1939 solo nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall’art. 189 del codice del 1865. L’azione può essere proposta, sempre che ricorrano tali condizioni, anche dai figli adulterini per i quali è ammessa dall’art. 278 nel nuovo codice. I figli naturali che si trovano nelle condizioni previste nei nn. 1 e 4 dell’art. 269 del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità perché nati prima del 1° luglio 1939, possono agire soltanto per ottenere gli alimenti. Nei casi in cui l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità è ammessa secondo le norme del codice del 1865, essa è soggetta al termine stabilito dall’art. 271 del nuovo codice. Le disposizioni del codice relative alle forme dei giudizi per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale (Cod. Civ. 273 e seguenti) si applicano anche ai figli nati o concepiti prima del 1° luglio 1939. I giudizi relativi alla dichiarazione di paternità o di maternità naturale proposti prima del 1° luglio 1939 non possono essere proseguiti se non è intervenuto il decreto contemplato dall’art. 274 del codice stesso, salvo il caso che si sia già ottenuta una sentenza anche se interlocutoria. Art. 124 La disposizione dell’art. 286 del codice e applicabile anche per la legittimazione dei figli naturali, i cui genitori sono morti prima del 1° luglio 1939. Art. 125 La disposizione dell’art. 287 del codice è applicabile anche ai casi in cui era ammessa, secondo le leggi anteriori, la celebrazione del matrimonio per procura. Art. 126 La disposizione del secondo comma dell’art. 293 del nuovo codice è applicabile anche alle adozioni costituite prima del 1° luglio 1939, a meno che siano state già impugnate ai sensi dell’art. 205 del codice del 1865. Art. 127 Le disposizioni del codice sulla revoca dell’adozione (Cod. Civ. 305 e seguenti) si applicano anche alle adozioni costituite prima del 1° luglio 1939. Art. 128 (abrogato) Art. 129 Le norme del codice in materia di tutela e di curatela (Cod. Civ. 344 e se- Art. 130 La disposizione dell’art. 428 del codice e applicabile anche se gli atti in essa contemplati sono stati compiuti prima del 1° luglio 1939. Art. 131 Le ipoteche legali sui beni del tutore iscritte a norma degli artt. 292, 293 e 1969 n. 3, del codice del 1865 possono essere cancellate quando il tutore ne fa istanza al giudice tutelare, il quale, se ordina la cancellazione, provvede secondo l’art. 381 del nuovo codice. SEZIONE II Disposizioni relative al Libro II Art. 132 L’erede col beneficio d’inventario (Cod. Civ. 484) può promuovere la procedura di liquidazione ai sensi dell’art. 503 del codice anche se l’accettazione, è stata fatta prima del 21 aprile 1940. Art. 133 La rinunzia all’eredità (Cod. Civ. 519) o al legato (Cod. Civ. 649), fatta dopo il 21 aprile 1940, produce tutti gli effetti previsti dal codice, ancorché si tratti di successione apertasi anteriormente a quella data (Cod. Civ. 519 e seguenti) . Art. 134 La disposizione dell’art. 528 del codice è applicabile anche per le successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se il chiamato non ha ancora accettato e non è nel possesso di beni ereditari. L’obbligo del curatore di procedere alla liquidazione dell’eredità giacente (Cod. Civ. 5302) incombe anche sui curatori già nominati, se, in caso di opposizione dei creditori o legatari, il pretore ritiene opportuno disporre la liquidazione. Art. 135 Le norme sulla riduzione delle donazioni (Cod. Civ. 555 e seguenti) sono applicabili anche alle donazioni fatte anteriormente al 21 aprile 1940, purché la successione si sia aperta dopo. Tali donazioni sono soggette a riduzione, avuto riguardo alla misura dei diritti riservati ai legittimari stabilita dal codice (Cod. Civ. 537 e seguenti). La medesima disposizione si applica per le regole stabilite dal codice sulla collazione (Cod. Civ. 737 e seguenti), sull’imputazione (Cod. Civ. 564) e sulla riunione fittizia (Cod. Civ. 556). Tuttavia per le donazioni di beni mobili fatte anteriormente al 21 aprile 1940, si tiene conto del valore risultante dalla stima annessa all’atto di donazione. Art. 136 Le disposizioni degli artt. 580 e 594 del codice si applicano anche alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se i diritti dei figli naturali non riconoscibili o non riconosciuti non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) o mediante convenzione. Possono inoltre valersi delle disposizioni degli artt. 580 e 594 i figli naturali che si trovano nelle condizioni previste dai nn. 1 e 4 dell’art. 269 del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità perché nati anteriormente al 1° luglio 1939 (Comma dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale). I figli naturali indicati dal comma precedente hanno facoltà di chiedere l’assegno vitalizio (Cod. Civ. 594) anche per le successioni già aperte, ma non oltre cinque anni prima del 21 aprile 1940; l’assegno in questo caso deve essere calcolato con riguardo allo stato e al valore che i beni ereditari avevano a tale data. Art. 137 Non possono essere promosse né proseguite azioni per la dichiarazione di nullità, per vizio di forma, per incapacità a ricevere o per altre cause, di disposizioni testamentarie e di donazioni che sono valide secondo il codice. La nullità ammessa anche da questo non può essere pronunziata se non nei limiti da esso previsti. Art. 138 Le condizioni di vedovanza (Cod. Civ. 636) ammesse dall’ultimo comma dell’art. 850 del codice del 1865, relative alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, conservano la loro efficacia. 9 I diritti derivanti da una disposizione testamentaria sotto condizione sospensiva si trasmettono agli eredi dell’onorato, se questi muore dopo il 21 aprile 1940 senza che la condizione si sia verificata. Art. 140 Ancorché la divisione sia stata già effettuata, si applica la norma dell’art. 759 del codice, se l’evizione ha luogo dopo il 21 aprile 1940. Art. 141 Le norme sulla revocazione per ingratitudine (Cod. Civ. 801 e seguente) sono applicabili alle donazioni anteriori, se la causa di revocazione si è verificata dopo il 21 aprile 1940. Tuttavia la norma del secondo comma dell’art. 802 del codice è applicabile anche se la causa di revocazione è anteriore. SEZIONE III Disposizioni relative al Libro III |
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